Art. 15.
(Istituzione di un fondo sociale).

      1. È istituita a carico dei rispettivi istituti di Polizia pubblica una cassa di soccorso, per i particolari casi di bisogno in cui possono trovarsi gli agenti di Polizia pubblica a causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. La costituzione della cassa è effettuata secondo i criteri e nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3.